Dottrina

Definizione e normativa di riferimento

Con il termine fondi pensione preesistenti si intendono le forme pensionistiche complementari istituite prima del 15 novembre 1992, che continuano a operare in regime di parziale deroga rispetto alla disciplina generale in materia di previdenza complementare, costituita dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, abrogato e sostituito dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 “Disciplina delle forme pensionistiche complementari” (Cfr. Scheda Fondi pensione).

Il d.lgs. 252/2005 ha imposto il graduale adeguamento dei fondi pensione preesistenti alla nuova disciplina e le modalità di tale adeguamento sono state disciplinate dal decreto ministeriale 62/2007.

Tipologia

I fondi pensione preesistenti possono distinguersi – per natura – in:

  • soggetto autonomo dotato di soggettività giuridica, costituito generalmente in una delle forme previste dall’art. 36 e seguenti del codice civile (associazioni), distinto dai soggetti promotori quali, ad esempio, le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacati dei lavoratori (c.d. parti sociali) che hanno stipulato il relativo accordo istitutivo;
  • forma previdenziale interna, ossia costituita costituiti all’interno di società o enti come patrimonio separato ex art. 2117 del codice civile, oppure soltanto come posta contabile del passivo.

In base al sistema di calcolo della rendita pensionistica, i fondi pensione preesistenti possono distinguersi in:

  • a contribuzione definita, nel caso in cui la rendita pensionistica è commisurata al capitale accumulato con l’investimento dei contributi versati e dei rendimenti relativi (sistema della capitalizzazione);
  • a prestazione definita, nel caso in cui è prefissato l’ammontare della rendita pensionistica, di norma in percentuale della pensione obbligatoria o della retribuzione del lavoratore aderente all’atto del (possibile) pensionamento, e il contributo da versare al fondo è stabilito in modo tale da “sostenere” finanziariamente la stessa rendita;
  • forme miste – nel caso in cui coesistano entrambi i sistemi precedenti nello stesso fondo.

Attualmente i fondi pensione preesistenti che – a suo tempo – abbiano adottato il sistema della prestazione definita sono in fase di esaurimento, in quanto il decreto legislativo 252/2005 ha vietato loro di acquisire nuove adesioni.

Autorizzazione e vigilanza

Per poter operare i fondi pensione preesistenti devono essere iscritti all’Albo dei fondi pensione tenuto dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), che è l’autorità amministrativa alla quale spetta il compito di regolare il mercato della previdenza complementare e vigilare sui fondi, ai sensi del d.lgs. 252/2005.

Fonti istitutive

Le principali forme istitutive dei fondi pensione preesistenti sono (i) le iniziative motu proprio di grandi imprese, banche o gruppi societari, (ii) gli accordi collettivi tra le associazioni di rappresentanza di committenti e di lavoratori autonomi nonché (iii) gli accordi collettivi tra le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacati dei lavoratori subordinati.

Adesione

Il sistema della previdenza complementare nel nostro Paese si basa sulla scelta libera e volontaria del lavoratore di aderire a una delle forme previste dalla legge. A questa regola non fanno eccezione i fondi pensione preesistenti, pertanto, l’adesione di un lavoratore (autonomo o subordinato) è volontaria e avviene con le modalità che ciascun fondo deve comunicare alla generalità dei soggetti potenzialmente interessati. L’adesione è una manifestazione di volontà del lavoratore che avviene:

  • sul posto di lavoro;
  • nelle sedi delle organizzazioni sindacali competenti in base alle fonti istitutive;
  • presso i patronati incaricati dal fondo;
  • in via digitale accedendo al sito web del fondo;
  • presso la sede del fondo.

Le fonti istitutive, lo statuto o il regolamento del fondo possono limitare l’adesione a determinate categorie di lavoratori (es. dirigenti), ad appartenenti a determinati settori economici (es. terziario) o all’esistenza di alcune condizioni (es. trasferimento del TFR).
Di norma il lavoratore aderente può iscrivere al fondo pensione preesistente anche i familiari fiscalmente a carico.
Per garantire al lavoratore di poter fare le sue scelte previdenziali in modo il più possibile consapevole e informato, i fondi pensione preesistenti hanno l’obbligo di mettere a disposizione degli interessati taluni documenti stabiliti dalla Covip, che, nel caso di un fondo con oltre 1.000 iscritti, devono essere consultabili anche sul sito web dello stesso fondo, assieme a ogni ulteriore notizia utile a tal fine, come lo statuto, il regolamento, gli organi, il bilancio, le modalità di gestione degli investimenti e gli eventuali contenziosi del fondo.

Qualora il fondo pensione preesistente abbia oltre 5.000 iscritti è prevista anche la consegna dei seguenti documenti:

  • Informazioni chiave per l’aderente, che spiega le principali caratteristiche della forma pensionistica (ad es. contribuzione, linee di investimento, rendimenti degli anni passati) e include la Scheda dei costi, le quale illustra gli oneri a carico dell’iscritto per il fatto di aderire alla forma pensionistica;
  • La mia pensione complementare, che consente la simulazione della pensione complementare al momento del pensionamento, calcolata secondo le indicazioni della Covip al riguardo (contributi versati, durata di partecipazione, rendimenti realizzati).

Prima dell’adesione è previsto, inoltre, che il lavoratore compili un Questionario di autovalutazione, allo scopo di consentirgli di scegliere la linea di investimento più adeguata alle sue esigenze e aspettative, tra quelle offerte dal fondo.

Contribuzione

La contribuzione al fondo pensione preesistente è stabilita dalle fonti istitutive, che lasciano al lavoratore la possibilità di optare tra quelle a percentuale, ossia delle somme calcolate applicando una percentuale (es. 2%) all’imponibile previdenziale o alla base di calcolo trattamento di fine rapporto (TFR), e il trasferimento del TFR, con possibilità di sceglierle entrambe. In pratica, il finanziamento del fondo pensione preesistente si basa su una contribuzione del seguente tipo:

  1. contributi a carico del lavoratore;
  2. contributi a carico del datore di lavoro o committente;
  3. trasferimento del TFR maturato dopo l’adesione al fondo.

Aderendo al fondo, il lavoratore può decidere anche di trasferire solo il TFR (contribuzione di tipo c), ma ove scelga di versare i contributi a percentuale (tipo a) consegue per il datore di lavoro l’obbligo di versare quelli a suo carico (tipo b) che, di norma, sono pari a quelli dello stesso lavoratore.
E’ prevista per il lavoratore la possibilità di sospendere la contribuzione a proprio carico, con la conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il trasferimento del TFR, e, nello stesso modo può riattivarla in qualsiasi momento, nel rispetto dello statuto e del regolamento del fondo.

Linee di investimento

Il fondo di previdenza preesistente mette a disposizione degli aderenti alcune linee di investimento, riconducibili alle seguenti categorie:

  • garantite, sono quelle che garantiscono la restituzione del capitale versato alla fine del differimento ovvero un rendimento minimo;
  • obbligazionarie, sono quelle che prevedono investimenti solo o prevalentemente in obbligazioni;
  • bilanciate, sono quelle caratterizzate da investimenti sostanzialmente ripartiti equamente tra azioni e obbligazioni;
  • azionarie, sono quelle che prevedono investimenti solo o prevalentemente in azioni.

In ogni caso, il fondo è tenuto a impiegare in una linea garantita le somme ricevute a titolo di trasferimento del TFR.

Anche se la scelta della linea di investimento è modificabile nel tempo, considerata la sua importanza, la Covip consiglia ai lavoratori di:

  • conoscere quanti anni mancano per ottenere la pensione di base;
  • acquisire almeno una stima della futura pensione di base;
  • avere consapevolezza della propria capacità di risparmio;
  • conoscere il livello di rischio che si è disposti a sostenere;
  • tenere conto dei livelli di costo relativi alle diverse opzioni offerte.

Gestione degli investimenti

Le modalità di gestione delle risorse finanziare da parte dei fondi pensione preesistenti sono le seguenti:

  • in forma diretta;
  • mediante convenzioni con soggetti specializzati (es. banche, compagnie di assicurazione, società di investimento mobiliare);
  • mediante contratti assicurativi di ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana), di ramo III (unit linked) e di ramo V (operazioni di capitalizzazione) del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).

Il fondo stabilisce le politiche di investimento e ne è responsabile anche quando la gestione avviene mediante convenzioni con soggetti specializzati o contratti assicurativi. Per ciascuna linea di investimento è necessario che definisca un portafoglio benchmark con l’indicazione della percentuale del patrimonio da impiegare nelle varie tipologie di strumenti finanziari, che costituisce anche il parametro di riferimento per la verifica dei risultati ottenuti. Nel caso di gestione in forma diretta, le risorse finanziarie sono depositate presso un soggetto specializzato (es. banca), al quale il fondo impartisce le disposizioni del caso (acquisto e vendita di strumenti finanziari) e tale soggetto controlla la conformità delle stesse disposizioni alla normativa, allo statuto e al documento sulla politica di investimento dello stesso fondo.

Costi a carico degli aderenti

I costi e le spese di gestione del fondo pensione preesistente sono – di norma – a carico degli aderenti, nei modi stabiliti dallo statuto e dal regolamento dello stesso fondo, la relativa copertura è fatta principalmente mediante (i) trattenuta in cifra fissa o percentuale sui contributi (ii) versamenti a titolo di quota di iscrizione annuale o (iii) prelevamenti dal patrimonio investito. La Covip mette a disposizione degli interessati l’indicatore sintetico dei costi (ISC), che consente di confrontare le forme pensionistiche complementari; operazione quanto mai opportuna all’atto dell’adesione a un fondo o del trasferimento a un altro fondo.

Informativa agli aderenti

Sul sito web del fondo pensione preesistente l’aderente può in qualunque momento controllare – nella sezione riservata – l’andamento della posizione maturata, inoltre, deve ricevere annualmente dal fondo, mediante posta elettronica o in formato cartaceo, la Comunicazione periodica, redatta secondo le indicazioni della Covip e, se previsto dallo stesso fondo, il documento La mia pensione complementare (versione personaliz-zata), che contiene una simulazione della posizione individuale e dell’importo presunto della rendita attesa al momento del pensionamento.

Trasferimento della posizione individuale

Al lavoratore aderente è consentito di trasferire la posizione individuale maturata presso un’altra forma pensionistica complementare, dopo due anni dall’adesione, oppure in ogni momento se vengono meno i requisiti di partecipazione al fondo.

Prestazioni previdenziali

Rendita pensionistica: maturati i requisiti per la pensione obbligatoria e a condizione di aver contribuito per almeno cinque anni alla forma di previdenza complementare, il lavoratore aderente può trasformare la sua posizione individuale in una rendita vitalizia, calcolata in base all’età e al capitale accumulato. La scelta del tipo di rendita da percepire è fatta dal lavoratore aderente al momento in cui ne fa richiesta. Qualora scelga la rendita reversibile, in caso di decesso è previsto che il pagamento prosegua a favore del beneficiario designato dallo stesso lavoratore. Qualora scelga la rendita con restituzione del montante residuale, al verificarsi dello stesso evento al beneficiario designato è liquidato il capitale residuo in un’unica soluzione. In assenza di beneficiario designato, in caso di morte del lavoratore il pagamento della rendita cessa. Inoltre, se il decesso del lavoratore aderente si verifica prima della maturazione dei requisiti per la pensione obbligatoria, al beneficiario designato o agli eredi è consentito di riscattare la posizione individuale del de cuius.

Prestazione in forma di capitale: in alternativa alla trasformazione di tutta la posizione individuale maturata in una rendita, il lavoratore aderente può optare per la liquidazione in capitale della stessa posizione fino al 50% del montante accumulato, elevabile al 100% se la conversione in rendita del 70% del montante accumulato risulti inferiore alla metà dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai lavoratori iscritti prima del 29 aprile 1993 a una forma pensionistica istituita alla data del 15 novembre 1992 possono ottenere dal fondo pensione preesistente la liquidazione dell’intera prestazione in capitale.

Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA): la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova forma di prestazione della previdenza complementare (RITA) che consente di ricevere in modo frazionato tutta o parte della posizione individuale fino al conseguimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. Le condizioni richieste per usufruirne sono (i) la cessazione dell’attività lavorativa, (ii) la maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa (iii) aver maturato al momento della richiesta un requisito contributivo complessivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza e almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare. La RITA, inoltre, può essere richiesta dai lavoratori aderenti inoccupati da più di 24 mesi, a condizione che maturino i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi e abbiano almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Prestazioni previdenziali anticipate

Nel periodo di accumulo, il lavoratore beneficiario può chiede alcune prestazioni anticipate, quali:

  1. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  2. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  3. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.