Documento Informativo
LA NUOVA R.I.T.A.
La Legge di Stabilità 2018 ha introdotto la nuova R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) fra le prestazioni del Fondo Pensione e in data 8 febbraio 2018 la COVIP ha emanato la Circolare n.888 del 2018, dove ha chiarito gli aspetti regolamentari e operativi utili per adeguare i documenti del Fondo Pensione.
Tale nuova prestazione amplia la possibilità di utilizzo del Fondo Pensione, rendendola particolarmente interessante laddove si intenda utilizzare la posizione accantonata nel periodo intercorrente fra la cessazione del rapporto di lavoro e il pensionamento nel regime obbligatorio.
In questi anni il Fondo pensione è stato già utilizzato in molti casi attraverso la richiesta dei riscatti agevolati per mobilità o esodo e di quelli non agevolati per perdita dei requisiti di partecipazione. Tale prestazione che consente di percepire un reddito periodico potrebbe soddisfare meglio le esigenze che si determinano in queste fasi di passaggio, senza dimenticare che il migliore trattamento fiscale permetterebbe di incrementare i benefici di tale scelta.
Conosciamo insieme la nuova R.I.T.A.
Che cosa è la R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)?
R.I.T.A. è una prestazione pensionistica complementare che può essere erogata in forma di rendita temporanea anticipata dal Fondo Pensione dal momento in cui sono stati verificati i requisiti necessari per la richiesta da effettuare massimo fino all’età del pensionamento di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio (al momento 66 anni e 7 mesi, dal 1° gennaio 2019 sono richiesti 67 anni).
Chi può chiedere la R.I.T.A.?
Esistono due distinte tipologie di iscritti che possono richiedere la R.I.T.A.:
1° caso (erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 5 anni)
- cessazione dell’attività lavorativa;
- non più di 5 anni alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia (accessibile dai 61 anni e 7 mesi per la R.I.T.A. erogabile fino al 31/12/2018, da 62 anni per la R.I.T.A. erogabile in data successiva al 1° gennaio 2019);
- requisito contributivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
- 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.
2° caso (erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 10 anni)
- inoccupazione superiore a 24 mesi (successiva alla cessazione del rapporto di lavoro);
non più di 10 anni alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia (accessibile dai 56 - anni e 7 mesi per la R.I.T.A. erogabile fino al 31 dicembre 2018, dai 57 anni per la R.I.T.A. erogabile in data successiva al 1° gennaio 2019);
- 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.
La R.I.T.A. può essere revocata?
La COVIP ha chiarito che la R.I.T.A. può essere revocata una volta nel rapporto associativo. Ad esempio se si accede alla pensione anticipata, e non si vuole più percepire la R.I.T.A. fino all’età del pensionamento di vecchiaia, si potrà revocare la R.I.T.A. e chiedere la prestazione pensionistica complementare.
Quanto si può richiedere sotto forma di R.I.T.A.?
L’iscritto può decidere di richiedere una parte o tutta la posizione in forma di R.I.T.A.
Qualora decida di chiedere una parte, l’altra parte continuerà ad essere investita nel comparto assicurativo e potrà essere oggetto di richiesta di riscatto, anticipazione o prestazione pensionistica.
Se si chiede il trasferimento, la R.I.T.A. verrà automaticamente revocata così che si trasferisca l’intera posizione al nuovo Fondo Pensione.
Con quale frequenza viene pagata la R.I.T.A.?
La R.I.T.A. verrà pagata con periodicità trimestrale.
Quanto costa richiedere la R.I.T.A.?
Per ognuna delle erogazioni delle rate di R.I.T.A. è previsto un addebito pari a € 20 (venti).
Quale è la tassazione della R.I.T.A.?
Premesso che in caso di destinazione parziale, si darà sempre precedenza alla parte della posizione più datata, il trattamento fiscale è quello più vantaggioso previsto per le prestazioni pensionistiche, con imposta sostitutiva del 15% che scende di uno 0,3% per ogni anno a partire dal 16° anno di partecipazione al Fondo Pensione.
Tale tassazione agevolata si applicherà anche ai versamenti effettuati prima del 1° gennaio 2007.
Per questa ragione la R.I.T.A. è la prestazione fiscalmente più vantaggiosa per coloro che sono iscritti in data antecedente al 2007.
Se si ha un contratto di Cessione del Quinto dello Stipendio in essere al momento della cessazione del rapporto di lavoro che cosa succede?
Trattandosi di una prestazione pensionistica, vi sono i limiti in tema di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità della posizione per cui la società finanziaria ha diritto a un quinto della posizione.
A tale riguardo si ricorda che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, qualora venga recapitato al Fondo anticipatamente un mandato al riscatto da parte della società finanziaria rispetto alla richiesta dell’iscritto, si dovrà prima soddisfare la richiesta della società finanziaria.
Se si va in pensione anticipata con l’INPS, si potrà richiedere la R.I.T.A.?
Sì, dal momento che i requisiti previsti non sono incompatibili con tale ipotesi.
Come si può fare la richiesta di R.I.T.A.?
È necessario:
– compilare e sottoscrive il modulo presente sul sito del Fondo e allegare allo stesso:
Se l’iscritto ha scelto la tipologia “R.I.T.A. per CONTRIBUZIONE” (1°caso sopra indicato)
1) Carta di Identità in vigore
2) Attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza tramite:
- Estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi accessibile tramite sito Inps;
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000 riportante l’impegno scritto a produrre su richiesta della forma pensionistica complementare la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese.
3) Conferma della cessazione dell’attività lavorativa: è possibile fornire documentazione dalla quale si evinca l’avvenuta interruzione del rapporto di lavoro (es. lettera di dimissione timbrata e firmata dal datore).
Se l’iscritto ha scelto la tipologia “RITA per INOCCUPAZIONE” (2° caso sopra indicato)
1) Carta di Identità in vigore
2) Attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi
3) Conferma della cessazione dell’attività lavorativa: si vedano sopra le indicazioni contenute nei dettagli della tipologia precedente.
n.b.: In caso di impossibilità a reperire i suddetti documenti è possibile presentare delle “dichiarazione sostitutive” (in questo caso però l’iscritto dovrà prestare il suo preventivo impegno scritto a produrre la documentazione a supporto di quanto dichiarato.